Statuto
Associazione Musicale
Coro della Portella
ETS

Data: 17 maggio 2024

ART. 1:

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO DELLA PORTELLA ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L’Associazione ha sede in L’Aquila in Via del Salvatore n.5, frazione Paganica. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

ART. 2:

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel/i settore/i di attività di interesse generale previsti nell’art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere d, i) :
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, esuccessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017;

Nello specifico l’Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere:

a) l’attività corale nel cui ambito promuovere la ricerca, lo studio e la diffusione del canto popolare;

b) la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l’importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;

c) la promozione dei servizi formativi e culturali nell’ambito corale, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;

d) l’ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti, associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;

e) la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l’esecuzione di canti della tradizione orale e d’autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale sia del proprio territorio che di quello italiano;

f) la promozione, la programmazione e l’attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
1) organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
2) ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
3) pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
4) pubblicare volumi cartacei e digitali con raccolte di spartiti musicali o storia musicale;
5) registrare e pubblicare canti e video nei formati e nelle modalità tecnologiche disponibili;
6) svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
7) collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l’educazione musicale nell’ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio.

L’Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

ART. 3:

I SOCI

Possono essere Soci dell’Associazione:

  • le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
  • altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4:

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante Socio.
La deliberazione è comunicata all’associato e annotata sul libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti anche previsti successivamente, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera, e-mail o pec al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 5:

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) esaminare i libri sociali;
c) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
d) frequentare i locali dell’associazione;
e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
f) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo;
h) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
i) prendere visione dei bilanci;
j) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6:

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea;
– Consiglio Direttivo;
– Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
– Organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

ART. 7:

ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione telefonica, messaggio digitale, e-mail, avviso sulla bacheca presso i locali abitualmente utilizzati
dall’Associazione o altri strumenti. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.
Agli Associati che siano enti del terzo settore viene attribuito n.1 (uno) votoi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (massimo tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per due giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

ART. 8:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’indirizzo generale viene condiviso dal consiglio direttivo con l’assemblea ad inizio anno e rendicontato periodicamente o al più a fine anno sulla relativa attuazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci; essi rimarranno in carica comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con comunicazione telefonica, messaggio digitale, e-mail, avviso sulla bacheca presso i locali abitualmente utilizzati dall’Associazione o altri strumenti da recapitarsi almeno un giorno prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, il Presidente dell’Associazione, il vice Presidente, il tesoriere, il segretario.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina delle nuove cariche del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9:

ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice Civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10:

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11:

PRESIDENZA D’ONORE

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci, può nominare un Presidente D’Onore, la cui carica dovrà ritenersi onorifica e di rappresentanza formale e non legale.

ART. 12:

DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico viene designato dal Consiglio Direttivo, e può coincidere o meno con il maestro del coro. Il Direttore Artistico propone l’indirizzo generale del repertorio musicale da eseguire durante l’anno corrente e supporta il maestro nella scelta dei brani dei singoli concerti, nelle registrazioni ed ogni volta il maestro ne faccia richiesta.

ART. 13:

MAESTRO

Il Maestro e Direttore del Coro viene designato dal Consiglio Direttivo. Spetta al Maestro l’istruzione e la direzione del Coro, valutare gli aspiranti cantori, l’inizio dell’attività concertistica dei nuovi associati del Coro.
Inoltre spetta al Maestro scegliere i canti da eseguire durante i concerti, le registrazioni e gli eventi in generale, in base alla propria valutazione in merito alla preparazione del Coro stesso confrontandosi con il Direttore Artistico ed informando il consiglio direttivo. Il Maestro ha facoltà di nominare uno o più assistenti, in base alle esigenze dell’Associazione, informando preventivamente il consiglio direttivo.

ART. 14:

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. proventi derivanti da manifestazioni;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del D.Lgs n. 117/2017);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e sociale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione, a norma dell’art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 15:

LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
1) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con semplice richiesta agli organi che conservano il registro.

ART. 16:

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto,previo parere favorevole dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
In particolar modo si prevede di devolvere tale patrimonio residuo preliminarmente ad associazioni che raggruppano associazioni corali, come ad esempio l’Associazione Regionale Cori Abruzzo (A.R.C.A.) o alla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (FENIARCO).

ART. 17:

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 18:

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 19:

NORMA TRANSITORIA

L’utilizzo dell’acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all’iscrizione presso il “Registro Unico Terzo Settore ”.

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